Deposito legale documenti di interesse culturale

La Legge n. 106/2004 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" e il suo Regolamento attuativo (DPR n. 252/2006) intendono normare le modalità di fruizione pubblica e di conservazione della memoria di quanto pubblicato o diffuso in Italia e destinato all'uso pubblico.

Oggetto di deposito sono tutti i documenti

  • fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione
  • indipendentemente dal processo tecnico di produzione, edizione o di diffusione 
  • compresi quelli finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap (rif. art. 1 della legge 106/2004).

La normativa prevede la costituzione di:

  • un archivio nazionale della produzione editoriale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e di Roma 
  • un archivio regionale per documentare più specificamente la produzione editoriale del territorio

Informazioni per il deposito legale;

ISTITUTI DEPOSITARI:
La Regione del Veneto ha individuato gli istitituti preposti a raccogliere i documenti per conservarli, catalogarli e renderli consultabili, con Dgr n. 1437/2007 e approvati con decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

SOGGETTI OBBLIGATI AL DEPOSITO LEGALE:

  1. l'editore (o il responsabile della pubblicazione);
  2. il tipografo (nel caso manchi l'editore);
  3. il produttore o distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
  4. il Ministero per i beni e le attività culturali;
  5. il produttore di opere filmiche.

Il soggetto obbligato, qualora sia diverso dall'editore, da un ente pubblico o privato, può delegare la consegna dei documenti al tipografo con atto scritto inviato agli Istituti Depositari. La responsabilità del rispetto della norma ricade comunque sul delegante.

SANZIONI:
Chiunque violi le norme previste dalla Legge e dal Regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 43 e 44 del DPR n. 252/2006). La sanzione è pari a 3 volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino a un massimo di euro 1.500,00 per ogni documento non depositato e viene aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato. La sanzione è ridotta a metà se la consegna avviene successivamente alla scadenza dei sessanta giorni ma prima dell'avvio della procedura di accertamento. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione della sanzione pecuniaria. Si sottolinea che il pagamento della sanzione non esonera comunque dall'obbligo di consegnare gli esemplari.

Ultimo aggiornamento: 07-03-2024